AGAT Torino

Chi siamo

AGAT – Associazione Giovani Avvocati Torino

Benvenuti!

Crediamo che per un giovane professionista poter discutere del proprio lavoro e confrontarsi con chi vive le sue stesse sfide, avere una formazione professionale continua e trovare suggerimenti utili possa fare la differenza.

La nostra storia

Nel 1981, in una Torino reduce da un decennio difficile ma con tanta voglia di ripartire, a una ventina di avvocati tra i trenta e i quarant’anni venne un’idea. Volevano trovare il modo per favorire l’incontro tra i giovani avvocati torinesi, metterli in contatto con gli altri operatori del diritto, facilitare le collaborazioni dando vita a nuovi rapporti associativi tra professionisti.

Ciò al fine di promuovere l’approfondimento e la riflessione sull’evoluzione del mondo del diritto e, più in generale, della società. Così è nata AGAT, Associazione Giovani Avvocati Torino, di cui Alberto Jorio fu il primo Presidente e Marco Weigmann il primo Segretario. Sono passati quasi 40 anni e siamo ancora qui.

Abbiamo oggi strumenti, soprattutto comunicativi, che quei giovani avvocati non avevano, ma continuiamo a perseguire i medesimi scopi che sono sempre stati alla base della nostra associazione.

Siamo sempre più parte attiva nella crescita del giovane avvocato, attraverso la formazione, l’aggiornamento e l’attività associativa. Crediamo nel fondamentale ruolo dell’avvocatura nella società nel rispetto dei suoi valori, nella loro diffusione e condivisione.

Chi aderisce come socio non è solo “un giovane avvocato”, ma condivide un’idea di professione che metta al centro lo spirito associativo e il valore dei rapporti interpersonali.

Se vorrai unirti a noi sarai il benvenuto.

Cariche sociali

PresidenteAvv. Marco Frus
VicepresidenteAvv. Filippo Mortarotti
SegretarioAvv. Claudia Iacobino
TesoriereAvv. Gabriele Filippo
ConsiglieriAvv. Hidalgo Brovida
Avv. Maria Elena Ciani
Avv. Antonio Faruzzi
Avv. Francesca Fornelli
Avv. Alberto Gazzola
Avv. Andrea Persichetti
Avv. Matteo Portaluri
Avv. Giulia Norzi
Collegio dei ProbiviriAvv. Giuseppe Vecera
Avv. Filippo Mortarotti
Avv. Gabriele Filippo
Avv. Alberto Gazzola
Avv. Claudia Iacobino

Statuto

ART. 1

Ai sensi degli articoli 36, 37 e 38 del codice civile è costituita, con sede in Torino, l’Associazione denominata “ASSOCIAZIONE GIOVANI AVVOCATI DI TORINO – AGAT” quale ente non commerciale in conformità del disposto dell’articolo 111 Tuir, approvato con DPR 917/1986, e dell’art. 4 DPR 633/1972, siccome modificati dal D.L.gs 460/97.


ART. 2

L’Associazione ha lo scopo di:

  1. promuovere l’approfondimento di temi giuridici, per il miglioramento della professionalità dei  giovani avvocati, anche in funzione dell’evolversi dei rapporti sociali;
  2. promuovere e facilitare i rapporti tra avvocati e con associazioni professionali, sia italiani che stranieri, nonché con gli altri operatori del diritto;
  3. favorire la collaborazione ed instaurazione di rapporti associativi tra i giovani avvocati.

ART. 3

L’Associazione è contratta a tempo indeterminato e non ha scopo di lucro.


ART. 4

L’Associazione è composta da soci effettivi e soci seniores.
Possono essere soci effettivi i praticanti avvocati e gli avvocati effettivamente esercenti la professione ed aventi un’età inferiore ai quarantacinque anni, purché iscritti ad uno degli Albi o Registri professionali del distretto della Corte d’Appello di Torino ed esenti da incompatibilità previste dalla vigente legge professionale.
I soci effettivi che abbiano compiuto l’età di quarantacinque anni possono continuare a far parte dell’Associazione sino al cinquantesimo anno d’età, come soci seniores.

La divisione dei soci nelle due suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci stessi in merito ai lori diritti nei confronti dell’Associazione. Ciascun socio, in particolare, ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione.


ART. 5

Le domande di ammissione devono essere presentate per iscritto al Direttivo dell’Associazione ed essere corredate dalle firme di almeno tre soci effettivi.
L’ammissione è deliberata dal Direttivo dell’Associazione, con voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.


ART. 6

L’associazione si finanzia attraverso il versamento di quote associative, il cui ammontare è stabilito dal Direttivo, nonché attraverso i contributi versati da persone od enti, i correlativi investimenti e ogni altra sopravvenienza attiva.
Il Direttivo amministra il patrimonio dell’Associazione nel rigoroso rispetto degli scopi statutari.
L’Associazione non può finanziarsi attraverso raccolte pubbliche di fondi.

All’ Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

La quota di adesione dei soci è stabilita dal Direttivo, anche in modo differenziato per i soci effettivi e soci seniores, e deve essere versata entro il 31 marzo di ogni anno.
All’atto dell’iscrizione il nuovo socio deve versare, oltre alla quota di adesione, una quota d’iscrizione parimenti determinata dal Direttivo.


ART. 7

I versamenti al patrimonio sociale sono inderogabilmente a fondo perduto.
I versamenti non sono, pertanto, né rivalutabili né ripetibili in nessun caso e, quindi, neanche in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte, di recesso o di esclusione dall’Associazione dei singoli soci potrà farsi luogo al rimborso di quanto versato all’Associazione stessa a titolo di conferimento.
Le quote associative sono intrasmissibili per atto tra vivi.


ART. 8

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso il diritto di recesso dei singoli associati.
L’adesione all’Associazione attribuisce all’associato, di qualsiasi categoria, il diritto di voto nell’assemblea, per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli Organi direttivi dell’Associazione.


ART. 9

   La qualità di socio si perde con il venir meno di uno dei requisiti di cui all’art. 4. Il socio effettivo che, al momento del raggiungimento del quarantacinquesimo anno di età, sia investito di una carica sociale, non ne decade sino al termine del mandato.
La qualità di socio viene meno, altresì, per dimissioni, che dovranno essere inviate per iscritto al Direttivo. Esse hanno effetto immediato.
La qualità di socio si perde, infine, per esclusione deliberata dal Direttivo, quando si ravvisi un comportamento del socio contrario agli scopi o allo spirito dell’Associazione o ai doveri stabiliti dallo Statuto, o, comunque, all’etica professionale.
Il provvedimento di esclusione può essere impugnato per iscritto dall’interessato avanti al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla sua comunicazione scritta.


ART. 10

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea;
  2. il Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Collegio dei Probiviri.

Al fine di garantire la libera eleggibilità degli organi amministrativi, l’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.


ART. 11

Le competenze e funzioni dell’Assemblea sono:

  1. eleggere il Direttivo;
  2. eleggere il Collegio dei Probiviri;
  3. approvare il bilancio;
  4. modificare lo statuto;
  5. deliberare la decadenza del Direttivo e del Collegio dei Probiviri per gravi motivi o violazione dello statuto;
  6. deliberare sugli argomenti sottopostile dal Direttivo.

L’Assemblea dei Soci è composta di tutti gli aderenti all’Associazione ed è l’organo sovrano dell’associazione stessa.


ART. 12

L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno su convocazione scritta del Presidente spedita almeno quindici giorni prima della riunione, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l’elenco delle materie all’O.d.G
L’Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di un terzo dei soci effettivi.
Non raggiungendosi la presenza occorrente per la costituzione dell’Assemblea in prima convocazione, essa deve riunirsi in seconda convocazione, entro dieci giorni dalla data della prima convocazione, ma non nello stesso giorno.
L’Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
Ha diritto di voto il socio effettivo in regola con la quota di adesione. Un socio non potrà votare in rappresentanza che d’un solo altro socio che gli abbia delegato tale potere per iscritto.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei soci effettivi presenti. Per le modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell’Associazione e la declaratoria di decadenza del Direttivo o del Collegio dei Probiviri sono necessarie sia in prima che in seconda convocazione, la presenza della maggioranza dei soci effettivi ed il voto favorevole dei due terzi dei soci effettivi presenti.
La votazione ha luogo per alzata di mano. Si procederà a scrutinio segreto per l’elezione degli organi sociali od a richiesta di due quinti dei presenti.
Almeno una volta all’anno l’Assemblea deve riunirsi per deliberare sul rendiconto economico e finanziario annuale


ART. 13

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente.
Dell’adunanza verrà redatto verbale.


ART. 14

Il Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Esso può delegare taluni dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri, determinando l’ambito e la durata della delega.
Il Direttivo è composto dal Presidente e da sei a otto Consiglieri, secondo quanto deliberato volta per volta dall’Assemblea, che restano in carica due anni e sono rieleggibili.
Al componente del Direttivo che decada o venga meno per qualsiasi causa subentra di diritto, fino alla prima assemblea successiva, il primo dei non eletti.
Qualora per qualsiasi causa decada o venga meno la maggioranza dei componenti del Direttivo eletti dall’Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
Nella prima riunione successiva alla nomina i Consiglieri, convocati dal Consigliere più anziano, provvederanno a nominare il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. La carica di Presidente o Vice Presidente è incompatibile con quella di Consigliere degli Ordini Forensi o dei Sindacati Avvocati del Distretto.
Il Direttivo è convocato dal Presidente con comunicazione dell’ordine del giorno almeno tre giorni prima della riunione, ed è da lui presieduto: in sua assenza, lo presiede il Vice Presidente o, mancando anche questi, il Consigliere più anziano d’età.
Le deliberazioni del Direttivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente dell’adunanza.
Il Direttivo deve essere convocato dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre Consiglieri.
Il Presidente, il V. Presidente, il Segretario, il Tesoriere e i Consiglieri svolgono gratuitamente il loro lavoro nell’ambito del mandato ad essi conferito. Essi hanno diritto al solo rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.
Analogamente i soci che dovessero svolgere una qualche attività in seno all’Associazione non hanno diritto ad alcun compenso, al di fuori del rimborso spese.


ART. 15

Il Direttivo può convocare l’Assemblea in seduta straordinaria.
Il Direttivo è tenuto a convocare l’Assemblea entro un mese dalla richiesta ad esso rivolta, per iscritto, da un quinto dei soci effettivi con indicazione dell’ordine del giorno.


ART. 16

Il Presidente ha la legale rappresentanza, sia giudiziale che stragiudiziale, dell’Associazione.


ART. 17

Organo di legittimità e di controllo dell’Associazione è il Collegio dei Probiviri. Esso è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti che durano in carica due anni e sono rieleggibili.
La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale, nonché con quella di Consigliere di Ordini Forensi o dei Sindacati Avvocati del Distretto.
Il Collegio dei Probiviri è eletto dall’Assemblea e nomina nel proprio ambito un Presidente. Il Collegio si riunisce su convocazione del suo Presidente o in mancanza di due componenti con preavviso di cinque giorni.
Il Collegio delibera a maggioranza dei suoi membri effettivi.
Compiti del Collegio dei Probiviri sono:

  1. vigilare sull’osservanza delle norme statutarie, delle quali è l’unico interprete;
  2. proporre all’Assemblea, che in tal caso potrà essere convocata anche dal Collegio, la decadenza dalla carica dei componenti del Direttivo per gravi motivi o violazioni dello statuto inerenti alla carica;
  3. giudicare, in caso di impugnazione, sui provvedimenti di esclusione deliberati dal Direttivo. L’opposizione ad un provvedimento di esclusione di socio deve pervenire al Presidente del Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione all’interessato del provvedimento stesso; il Collegio, sentito l’interessato e il Direttivo, deve pronunziarsi entro trenta giorni dal ricevimento dell’impugnazione.

ART. 18

L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno e il relativo rendiconto economico consuntivo (invece di bilancio) deve essere approvato entro quattro medi dalla chiusura.
L’Associazione redige ed approva annualmente un rendiconto economico e finanziario.
Il rendiconto, dopo la sua redazione e prima dell’approvazione assembleare, rimarrà depositato presso la sede dell’Associazione nei 15 giorni precedenti l’assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti i soci. La richiesta di copie sarà soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente


ART. 19

In caso di scioglimento dell’Associazione, qualunque ne sia la causa, il patrimonio dell’Associazione verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


ART. 20

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alla legge.


ART. 21

Per la prima volta gli Organi e le cariche dell’Associazione sono nominati in sede di atto costitutivo.